L’Associazione Emma Rossi nel corso di questo 2025, in cui si celebra il 70° anniversario della istituzione del nostro sistema pubblico di sanità e previdenza, ha realizzato alcune iniziative finalizzate allo studio del cosiddetto “fine vita” e all’approfondimento della conoscenza su questo tema delicato e di grande impatto sociale, sul quale manca una legislazione adeguata.
Questo lavoro di studio e di confronto anche pubblico ha condotto l’Associazione, in collaborazione con alcuni concittadini, il cui numero è cresciuto nel tempo, a farsi promotrice del presente progetto di legge di iniziativa popolare perché trovi piena affermazione il principio dell’autodeterminazione di ogni persona in fatto di trattamenti sanitari e di cure, nel caso di malattie gravemente invalidanti e nel fine vita.
Nella redazione del presente testo di legge ci si è avvalsi del documento “Processo decisionale nella presa in cura della persona malata nel fine della vita” prodotto dal Comitato Sammarinese di Bioetica nel marzo 2019.
Il documento richiamato è stato elaborato a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio Grande e Generale nell’aprile 2017, di un ordine del giorno che impegnava il Governo “all’individuazione di un percorso normativo, anche interpellando il Comitato di Bioetica, che ricomprenda la tutela del cosiddetto fine vita, a cominciare dal riconoscimento del testamento biologico, alle norme e procedure di donazione/espianto d’organo in caso di morte cerebrale, all’accompagnamento farmacologico verso l’exitus”.
Va precisato che, originato da altra istanza d’arengo, un altro ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio Grande e Generale nel marzo 2021 impegnando di nuovo il Governo a “prevedere entro settembre 2021 un dibattito consiliare al fine di definire le linee politiche necessarie a produrre un dispositivo legislativo per normare tale materia”.
Si citano questi Ordini del giorno successivi a specifiche istanze d’arengo, a sostegno della convinzione dei firmatari del presente progetto di legge, che vi sia una estesa sensibilità nella nostra popolazione rispetto al “fine vita” e alle decisioni riguardanti le cure e i trattamenti sanitari e la necessità, quindi, di una risposta adeguata anche in termini legislativi.
Nella elaborazione del testo di legge proposto si è inoltre tenuto conto del quadro di riferimento giuridico internazionale entro il quale la Repubblica si colloca, e in particolare della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, nota come Convenzione di Oviedo, nonché di Documenti e Raccomandazioni adottati nel corso degli anni dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sull’argomento.
Si sono inoltre considerate le legislazioni in vigore in alcuni Paesi europei e in particolare in Italia e le decisioni delle rispettive Corti Costituzionali che spesso hanno anticipato la legge o – come nel caso italiano – hanno colmato un vuoto legislativo.
L’articolo 1 esplicita le finalità del progetto di legge. In coerenza con quanto sancito dalla Carta dei Diritti, Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche, in ordine alla inviolabilità dei diritti e delle libertà personali, si afferma la tutela del diritto alla salute che non può prescindere dal diritto a vedere rispettata la libertà e la dignità della persona in tutte le fasi della vita, comprese quelle delicatissime della malattia e della morte.
Il diritto alla salute non è tale se non si accompagna al diritto a vedere tutelata la propria integrità fisica e psichica e a poter decidere autonomamente sul proprio corpo rispetto a qualunque trattamento sanitario e di cura venga proposto dal medico o dall’équipe curante.
In altre parole, si afferma un principio che in ogni società liberale dovrebbe essere acquisito, ovvero che ognuno è sovrano sulla propria mente e sul proprio corpo e ne ha la effettiva disponibilità. Una disponibilità che il paziente deve poter avere anche durante il proprio percorso di malattia, quando, in presenza di patologie particolarmente gravi o invalidanti o in fine di vita, decida in piena autonomia di rinunciare o rifiutare trattamenti sanitari ritenuti eccessivamente gravosi o invasivi, anche se indispensabili a garantirgli il mantenimento in vita.
Le norme contenute nel Titolo I° di questo progetto di legge segnano, quindi, un passo avanti rispetto alla legge n. 43 del 1989 “Carta dei diritti e doveri del malato” che già aveva stabilito il diritto del paziente ad essere informato circa le proprie condizioni di salute e ad esprimere il suo preventivo consenso ai trattamenti sanitari. Tali norme, infatti, affermano, chiariscono e disciplinano anche il diritto del paziente a non concedere il proprio consenso o, qualora già concesso, a revocarlo in qualsiasi momento, a conferma che la volontà del paziente sia da considerarsi prevalente e vada rispettata da parte dei sanitari che lo hanno in cura.
All’articolo 5 si stabilisce che le cure palliative sono un diritto della persona e sono parte integrante del diritto alla salute. Come tali, vanno garantite dal sistema sanitario al pari delle terapie finalizzate alla guarigione, nella convinzione che, se è vero che esistono pazienti “inguaribili”, non esistono pazienti “incurabili” che, anzi, la cura nel senso di “prendersi cura” non deve mai venir meno fino alla morte.
Sappiamo tutti quanto il progresso tecnologico e scientifico, che ha consentito e consente di raggiungere risultati di grande rilevanza debellando malattie un tempo letali, oggi permetta di attenuare e talvolta eliminare il dolore in pazienti cronici inguaribili o terminali mediante le cure palliative. Va specificato che le cure palliative sono intese dai proponenti secondo la definizione che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità e devono prevedere non solo il trattamento del dolore fisico, ma anche il trattamento ottimale delle altre problematiche di natura fisica, psicologica e sociale del malato. A questo proposito il Comitato Sammarinese di Bioetica, nel documento più sopra richiamato, chiarisce come rientrino in tale trattamento: “una comunicazione adeguata, il sostegno psicologico, il supporto alimentare e fisico-riabilitativo per terminare con tutte le pratiche sanitarie di cui hanno di volta in volta bisogno il paziente e la sua famiglia con il progredire della malattia”.
Questo chiarimento conferma che la possibilità di avvalersi del parere preventivo, seppur non vincolante, del Comitato Sammarinese di Bioetica nell’elaborazione di linee guida rispetto ai diritti e al trattamento delle persone più vulnerabili, con disabilità e malate in fine di vita è certamente una risorsa di valore, in ragione dei lavori preparatori, delle ricerche e delle riflessioni e orientamenti che il Comitato ha molto utilmente prodotto negli anni.
L’articolo 5 chiarisce inoltre come, in presenza di valido consenso, per pazienti terminali sia possibile anche il ricorso alla cosiddetta sedazione palliativa e debbano essere garantiti spazi e strutture dedicate, a cominciare dall’hospice di cui da tempo si discute di dotare l’Ospedale di Stato.
In altre parole, quando per il paziente non c’è più possibilità di guarigione si deve agire per assicurargli di vivere l’ultima parte della sua esistenza, non importa quanto lunga essa sia, nel modo qualitativamente migliore e più significativo possibile, rispettando i tempi, i luoghi e le modalità che meglio rispondono al suo desiderio.
L’articolo 6 fissa obblighi e diritti del medico nella sua relazione con il paziente integrando e completando quanto già disposto dalla legge n. 43/1989 “Carta dei diritti e dei doveri del malato”, che rimane valida, specificando inoltre che tali obblighi e diritti valgono tanto nelle strutture sanitarie pubbliche quanto in quelle private.
Il Titolo II° del progetto di legge afferma e disciplina il diritto a stabilire anticipatamente le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari cui sottoporsi o non sottoporsi, nel caso in cui per incapacità sopravvenuta il paziente non sia più in grado di esprimere autonomamente le proprie decisioni. Allo stesso modo è riconosciuto al singolo il diritto di disporre anticipatamente le proprie volontà in ordine al proprio corpo o a parti di esso: sappiamo tutti, infatti, quanto il dono degli organi post mortem possa essere speranza di salvezza per altre vite.
La donazione di organi è un gesto che – a giudizio dei proponenti – andrebbe incoraggiato perché capace di esprimere il più alto livello di solidarietà umana in una società solida e coesa che fa del servizio all’altro uno dei valori fondanti della convivenza civile.
In pratica con l’introduzione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario, si riconosce ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere la possibilità di dettare anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari intesi nella loro più ampia accezione e si disciplinano le modalità con le quali tali volontà devono essere rese e come ne debba essere garantito il rispetto nel caso in cui chi le ha dettate non sia più nella condizione di intendere e di volere.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario sono un dispositivo che garantisce il diritto all’autodeterminazione della persona e la possibilità di essere accompagnata nella malattia e nella conclusione della propria esistenza nel rispetto della propria dignità e dei propri affetti.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario possono contemplare anche le volontà circa l’utilizzo del proprio corpo a scopo di trapianto, ricerca e didattica rinviando in questo caso alla successiva adozione di un apposito decreto delegato che si rende necessario anche in riferimento a quanto enunciato dalla “Legge Quadro in materia di utilizzo di sangue, cellule, tessuti e organi dell’essere umano” n. 7 del 21 gennaio 2010.
Il testamento biologico – perché di questo tratta il Titolo II° del progetto di legge – è certamente espressione di un atto di civiltà che trova – ne sono convinti i promotori – ampia condivisione nella popolazione. Il suo uso corretto da parte dei pazienti, ma anche delle altre persone coinvolte, in primis familiari e operatori sanitari, va nella direzione di una sempre maggiore umanizzazione della malattia e della morte, incoraggiando la responsabilità e la solidarietà, nella convinzione che la dignità del morire sia altrettanto importante della dignità del vivere.
Si precisa, infine, a norma del secondo comma dell’articolo 33 della Legge 28 novembre 1994 n. 101 che, mentre non si prevedono spese aggiuntive per quanto riguarda le cure palliative già avviate anche in forma domiciliare sul Territorio, si stabilisce che la spesa derivante dalla istituzione di apposito registro informatico presso l’Ufficio di Stato Civile per la conservazione delle DATS debba trovare imputazione sul capitolo 2-11-6480 del Bilancio dello Stato dedicato all’acquisto di macchinari, attrezzature e procedure del Piano Informatico.
San Marino, lì 18 dicembre 2025
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO E PROCESSO DECISIONALE NELLA CURA DELLE MALATTIE INVALIDANTI E DELLA PERSONA MALATA IN FINE DI VITA
Titolo Primo
(Consenso informato)
Art. 1
(Finalità)
La presente legge, nel rispetto dei principi e delle garanzie di cui alla Legge 8 luglio 1974 n. 59, tutela il diritto alla salute, alla dignità, alla integrità fisica e psichica e all’autodeterminazione della persona. Stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o continuato senza il consenso libero e consapevole della persona interessata.
Il consenso informato ai trattamenti sanitari è inteso come l’atto finale di una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul dialogo con il medico, nonché su un piano terapeutico concordato.
Art. 2
(Diritto della persona malata ad essere informata)
Ad integrazione di quanto già previsto dalla legge 28 aprile 1989 n. 43, la presente legge stabilisce che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo e aggiornato sullo stato della sua malattia, sui trattamenti sanitari proposti, sulle possibili alternative, sui rischi terapeutici e sulle eventuali conseguenze in caso di rifiuto o rinuncia.
La persona ha il diritto di rifiutare le informazioni, in tutto o in parte, e di incaricare un familiare o una persona di sua fiducia di riceverle in vece sua.
Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e la eventuale designazione di un incaricato devono essere registrati nel fascicolo sanitario elettronico.
Art. 3
(Consenso ai trattamenti sanitari)
Il consenso informato è acquisito in forma scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso video registrazione o altro sistema che consenta al paziente stesso di comunicare. Del consenso così acquisito è eseguita la verbalizzazione.
Il documento attestante il consenso è inserito nel fascicolo sanitario del paziente a cura del medico che lo riceve.
Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile, il convivente o persona di sua fiducia hanno diritto ad essere informati sulla possibile evoluzione della patologia in atto e sulle conseguenti possibilità di cura.
Art. 4
(Revoca del consenso ai trattamenti sanitari)
Con le stesse modalità con le quali è stato prestato, il consenso può essere in qualunque momento revocato anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento sanitario.
Ai fini della presente legge sono da intendersi trattamenti sanitari anche l’idratazione e la nutrizione artificiali.
Qualora il paziente autonomamente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto ad informarlo con linguaggio comprensibile sulle conseguenze di tale decisione e sulle possibili alternative, parimenti, se il paziente acconsente, è tenuto ad informare i suoi familiari; promuove inoltre ogni azione di sostegno medico e psicologico al paziente medesimo.
Della rinuncia e del rifiuto dei trattamenti sanitari deve essere eseguita apposita annotazione nel fascicolo sanitario del paziente, il quale conserva la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare la propria volontà.
Nelle situazioni di emergenza e di urgenza il medico o l’équipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà del paziente ove le condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.
Art. 5
(Cure palliative)
Le cure palliative sono un diritto della persona e possono essere somministrate in strutture sanitarie pubbliche e private e al domicilio del paziente.
È parte integrante del diritto alla salute risparmiare il dolore e la sofferenza evitabili al paziente cronico o terminale fino a permettergli di morire con dignità presso il proprio domicilio, in hospice o in spazi o strutture dedicate, coinvolgendo e sostenendo la famiglia.
In presenza di valido consenso informato, il sollievo dalla sofferenza in pazienti terminali può comprendere anche il ricorso alla sedazione palliativa per il controllo di sintomi refrattari ad altri mezzi farmacologici.
Art. 6
(Obblighi e diritti del medico)
Il medico, operante in strutture sanitarie pubbliche e private, è tenuto al rispetto della volontà espressa dal paziente di rifiutare o rinunciare al trattamento sanitario proposto e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile e penale.
Il paziente non può pretendere dal medico trattamenti sanitari contrari alla legge e alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Art. 7
(Consenso informato di persone incapaci)
Le persone incapaci di esprimere la propria volontà o di rilasciare valido consenso agiscono secondo le regole della rappresentanza. Il coniuge non separato o il convivente, i genitori, i figli e i fratelli (nell’ordine) possono esprimere volontà o valido consenso per conto di persone che per condizioni biopsichiche siano di fatto incapaci di esprimersi validamente. In caso di contrasto fra le persone legittimate ogni decisione è rimessa al giudice al quale spetta la tutela dei minori e degli incapaci, la difesa della dignità delle persone e del diritto di ognuno.
Titolo Secondo
(Disposizioni anticipate di trattamento sanitario – DATS)
Articolo 8
(Disposizioni della persona in previsione di futura incapacità)
La persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito dal medico adeguate informazioni sulle conseguenze delle sue scelte, esprime attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di accertamenti diagnostici e di scelte terapeutiche.
Il disponente delle DATS può indicare persona di sua fiducia, di seguito anche “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve accordare la propria accettazione o contestualmente alla redazione delle DATS o con atto successivo, da allegare comunque all’atto dispositivo.
Il disponente, permanendo lo stato di capacità di intendere e volere, può in ogni momento modificare o revocare le proprie disposizioni. Parimenti il fiduciario può rinunciare all’incarico affidato. Le rispettive decisioni devono essere comunicate all’altra parte e annotate negli appositi registri con le stesse formalità previste per la redazione delle DATS.
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 6, il medico è tenuto al rispetto delle DATS, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Articolo 9
(Efficacia delle DATS)
Le DATS producono effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità di intendere e di volere o la perdita della facoltà di comunicare autonomamente.
Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Stato.
Il medico curante non fa parte del collegio, che è tenuto ad acquisirne il parere.
Lo stato di incapacità deve essere notificato al fiduciario
Articolo 10
(Disposizioni da valere post mortem)
Le DATS possono contemplare la volontà del disponente sull’uso del proprio corpo o parti di esso dopo la morte, inclusa la donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, ricerca e didattica in conformità all’art. 1 della legge 21 gennaio 2010 n. 7 “Legge quadro in materia di utilizzo di sangue, cellule, tessuti ed organi dell’essere umano”.
Apposito decreto delegato dovrà regolamentare il prelievo di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della Legge 26 luglio 2016 n. 95.
Articolo 11
(Modi di redazione delle DATS e conseguenti formalità)
Le DATS sono redatte su apposito modulo di cui all’allegato A della presente legge o su analogo documento compilato dal disponente. La firma del dichiarante e del fiduciario deve essere autenticata dall’Ufficiale di Stato Civile o suo delegato oppure da un notaio.
Le DATS, redatte da persona capace di intendere e di volere, libera quindi da ogni costrizione psicologica, devono essere consegnate all’Ufficio di Stato Civile che ne dà comunicazione all’Istituto per la Sicurezza Sociale.
L’Ufficio di Stato Civile provvede alla istituzione di apposito registro, nel quale conserva in ordine cronologico l’originale delle dichiarazioni ricevute e ne trasmette copia all’Istituto per la Sicurezza Sociale per l’inserimento nei Fascicoli Sanitari Elettronici dei dichiaranti.
Gli atti delle DATS sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta o tassa.
Se le DATS sono rese a pubblico notaio, la prestazione si intende a titolo gratuito.
Il disponente ha diritto in qualsiasi momento di richiedere copia degli atti di consenso informato da lui sottoscritti e copia delle DATS.
Articolo 12
(Copertura di spesa)
La spesa per l’istituzione del registro di cui all’articolo precedente andrà imputata sul capitolo 2-11-6480 “Acquisto macchinari, attrezzature e procedure piano informatico” del Bilancio dello Stato.
Articolo 13
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione
ALLEGATO A
DISPOSIZIONI DI VOLONTÀ ANTICIPATA PER I TRATTAMENTI SANITARI
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a il __/__/____ a ___________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo ___________________________________________________ nr _______Cap________
recapito telefonico _______________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
nel pieno delle mie facoltà mentali, in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue in merito alle decisioni da assumere nel caso necessiti di cure mediche.
CONSENSO INFORMATO
1. Non voglio □ Voglio □ essere informato sul mio stato di salute e sulle mie aspettative di vita, anche se fossi affetto da malattia grave e non guaribile
2. Nel caso decidessi di non essere informato sul mio stato di salute e sugli esami diagnostici e le terapie da adottare, delego a essere informato e a decidere in mia vece
il signor/la signora _______________________________________________________________
nato/a il __/__/____ a _________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo _________________________________________________ nr _______ Cap_________
recapito telefonico _______________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
3. Voglio essere informato sui vantaggi e sui rischi degli esami diagnostici e delle terapie
4. Autorizzo i medici curanti ad informare le seguenti persone:
DISPOSIZIONI GENERALI
In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare, temporaneamente o permanentemente le mie decisioni ai medici, formulo le seguenti disposizioni riguardo i trattamenti sanitari.
Disposizioni che perderanno di validità se, in piena coscienza, decidessi di annullarle o sostituirle.
Dispongo che i trattamenti:
□ Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente non suscettibile di recupero.
□ Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente e senza possibilità di recupero.
□ Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata non suscettibile di recupero.
□ Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata senza possibilità di recupero.
□ Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all’ausilio di mezzi tecnologici.
□ Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all’ausilio di mezzi tecnologici.
□ Voglio □ Non voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica.
□ Voglio □ Non voglio essere idratato o nutrito artificialmente.
□ Voglio □ Non voglio essere dializzato.
□ Voglio □ Non voglio che mi siano praticati interventi di chirurgia d’urgenza.
□ Voglio □ Non voglio che mi siano praticate trasfusioni di sangue
□ Voglio □ Non voglio che mi siano somministrate terapie antibiotiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora io avessi una malattia allo stadio terminale, o una lesione cerebrale invalidante e irreversibile, o una malattia che necessiti dell’utilizzo permanente di macchine o se fossi in uno stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo) che secondo i medici sia irreversibile dispongo che:
□ Siano □ Non siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze (come l’uso di farmaci oppiacei) anche se il ricorso a essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita.
In caso di arresto cardiorespiratorio (nelle situazioni sopra descritte):
□ sia □ non sia praticata su di me la rianimazione cardiopolmonare se ritenuta possibile dai curanti.
NOMINA FIDUCIARIO
Qualora io perdessi la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni, nomino mio rappresentante fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà espresse nel presente documento,
il signor/la signora _______________________________________________________________
nato/a il __/__/____ a _________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo _________________________________________________ nr _______ Cap_________
recapito telefonico _______________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Nel caso in cui il mio rappresentante fiduciario sia nell’impossibilità di esercitare la sua funzione delego a sostituirlo in questo compito:
il signor/la signora _______________________________________________________________
nato/a il __/__/____ a _________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________nr _______ Cap___________
recapito telefonico _______________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Conferisco al fiduciario, in caso di incapacità, il potere di rappresentarmi in ogni controversia giudiziaria o amministrativa scaturente dal presente atto e la procura per promuovere ricorsi, in ogni competente sede giudiziaria o amministrativa, in caso di rigetto o mancata considerazione della volontà da me espressa, con facoltà, ove necessario, di sollevare, nei relativi giudizi, eccezione di incostituzionalità delle norme di legge eventualmente invocate per giustificare il rifiuto.
DISPOSIZIONI DOPO LA MORTE
□ Autorizzo □ Non autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti.
□ Autorizzo □ Non autorizzo la donazione del mio corpo per scopi scientifici o didattici.
Dispongo che il mio corpo sia □ inumato □ cremato.
San Marino, lì __/__/___
Firma del disponente